Art. 3.
(Bandi di assegnazione di immobili soggetti ad autorecupero).

      1. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero di cui all'articolo 2, il comune emana bandi pubblici per l'assegnazione di alloggi da ristrutturare aperti a cooperative di autorecupero.
      2. I bandi di cui al comma 1 devono contenere:

          a) l'indicazione del numero degli immobili soggetti a recupero e la loro ubicazione;

          b) i requisiti soggettivi degli aspiranti assegnatari associati in cooperative di autorecupero corrispondenti ai requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata;

          c) i requisiti delle cooperative di autorecupero per la partecipazione al bando, le condizioni contrattuali e i criteri di assegnazione dei fabbricati alle cooperative di autorecupero.

      3. Entro tre mesi dalla data di chiusura di ciascun bando, il comune rende pubblico l'elenco delle cooperative di autorecupero a cui vanno assegnati gli immobili oggetto del bando stesso.
      4. Le cooperative di autorecupero, alle quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo, entro i successivi due mesi assegnano al loro interno gli alloggi, secondo criteri stabiliti dalla

 

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assemblea dei soci, a coloro che posseggono i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata.
      5. Qualora entro i termini di cui al comma 4 le cooperative non abbiano effettuato le assegnazioni, provvede il comune sulla base dei criteri di assegnazione previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.