1. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero di cui all'articolo 2, il comune emana bandi pubblici per l'assegnazione di alloggi da ristrutturare aperti a cooperative di autorecupero.
2. I bandi di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'indicazione del numero degli immobili soggetti a recupero e la loro ubicazione;
b) i requisiti soggettivi degli aspiranti assegnatari associati in cooperative di autorecupero corrispondenti ai requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata;
c) i requisiti delle cooperative di autorecupero per la partecipazione al bando, le condizioni contrattuali e i criteri di assegnazione dei fabbricati alle cooperative di autorecupero.
3. Entro tre mesi dalla data di chiusura di ciascun bando, il comune rende pubblico l'elenco delle cooperative di autorecupero a cui vanno assegnati gli immobili oggetto del bando stesso.
4. Le cooperative di autorecupero, alle quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo, entro i successivi due mesi assegnano al loro interno gli alloggi, secondo criteri stabiliti dalla